Documenti di Pesca
I documenti per l’esercizio della pesca sono:
LICENZA DI PESCA di tipo “B” o “D” rilasciata dalla Regione Veneto o licenza di altra Regione/Provincia Autonoma italiane
(O IL PERMESSO TEMPORANEO DI PESCA) LIBRETTO ANNUALE DI ASSOCIAZIONE ALLA
CONCESSIONE (BACINO DI PESCA) (O IL PERMESSO GIORNALIERO O PLURIGIORNALIERO
RILASCIATO DALLA CONCESSIONE-BACINO DI PESCA)
PERMESSO DI PESCA RILASCIATO DAL CONCESSIONARIO
- BACINO DI PESCA
(per le zone No Kill, C&R e per il “carpfishing”)
Il pescatore deve annotare sui documenti di pesca
con inchiostro indelebile:
- la data dell’uscita di pesca prima di iniziare l’attività
di pesca; - il Bacino e la zona di pesca prima di iniziare l’attività
di pesca e ad ogni sua variazione; - i capi di salmonidi, timallidi e coregoni immediatamente
dopo essere stati trattenuti; - il totale dei capi di persico e di altre specie soggette
a contingentamento (carpa e tinca) a fine giornata/
mezza giornata di pesca; - altre eventuali annotazioni richieste (es. mattina/
pomeriggio).
Si riportano di seguito i documenti di pesca che devono
essere in possesso del pescatore.
LICENZA DI PESCA
La licenza di pesca è costituita dalla ricevuta di pagamento della tassa di concessione della Regione
Veneto accompagnata da un documento di identità.
La licenza di pesca di tipo “B” ha validità di un anno e l’importo è di e 34,00 per adulti di età compresa
tra i 18 ed i 70 anni. Per i minori di anni 18 ed ultra 70enni è sufficiente un valido documento
di riconoscimento.
Per pescatori stranieri residenti all’estero, la licenza di pesca di tipo “D” ha validità di tre mesi e l’importo
è di e 13,00.
La licenza di pesca può essere sostituita dal PERMESSO TEMPORANEO DI PESCA (di cui all’art.
11 bis della Legge Regionale Veneto n. 19/1998), rilasciato dalla Struttura regionale competente.
Tale permesso sostituisce temporaneamente la licenza di pesca sportiva e dilettantistica (viene
rilasciato a fronte del versamento di un importo pari a e 8,00 per una giornata e di e 20,00 per
una settimana).